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Cos'è l'usufrutto ?
L’usufrutto è un diritto che consiste nel poter godere di un
bene, e dei relativi redditi, di proprietà altrui.
Ma con una limitazione, importante e fondamentale: il
divieto di alterare la destinazione economica della cosa
stessa. Ad esempio, se l'usufrutto ha per oggetto un'area,
l'usufruttuario non può costruirvi, oppure trasformare un
frutteto in orto, o un giardino in parcheggio.
Al proprietario del bene resta solo la nuda proprietà. Cioè
la proprietà spogliata del potere di trarre
LIMITI MASSIMI DI DURATA
Una caratteristica essenziale dell'usufrutto è la durata.
L'usufrutto deve essere costituito per un tempo determinato,
nel caso non venga pattuito nulla a riguardo, la durata non
può eccedere la vita dell’usufruttuario.
La morte dell'usufruttuario pone fine all'usufrutto, anche
se non è stata raggiunta l'eventuale datata di scadenza
prevista.
Se il diritto di usufrutto spetta a più persone e una di
queste muore, il diritto si concentra in capo ai superstiti.
Se usufruttuaria è una persona giuridica, il limite massimo
di durata è invece di 30 anni.
DIRITTI DELL’USUFRUTTUARIO
L’usufruttuario:
può disporre del suo diritto, può cioè cederlo, dare in
locazione il bene, e concedere ipoteca su di esso;
ha il diritto di avere il possesso del bene in usufrutto;
ha il diritto di conseguire i frutti (naturali e civili).
OBBLIGHI DELL’USUFRUTTUARIO
L’usufruttuario:
deve restituire il bene al termine del suo diritto (alla
scadenza o alla morte);
deve usare il bene con la diligenza del buon padre di
famiglia;
deve fare l’inventario, salvo dispensa;
deve prestare garanzia, salvo dispensa;
deve affrontare le spese ordinarie per l’amministrazione,
manutenzione e custodia del bene. Pagare le imposte e
canoni, rendite fondiarie e altri pesi che gravano sul
reddito.
L'art. 1004 del codice civile dispone che sono a carico
dell'usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri relativi
alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria
della cosa. Esempi di riparazioni ordinarie sono:
il ripristino dell’intonaco
la verniciatura di porte e finestre
la tinteggiatura delle pareti
la sostituzione di singole tegole o di singoli gradini
la sostituzione di singole porte o finestre
il ripristino delle coperture impermeabili dei terrazzi.
RIPARAZIONI STRAORDINARIE
Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
L’art. 1005 del codice civile ne fa un elenco che tuttavia,
secondo unanime interpretazione giurisprudenziale, non è
tassativo:
«riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad
assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la
sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per
una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini,
acquedotti, muri di sostegno e di cinta».
Ma oltre ai casi menzionati, si può dire che rientrano nel
concetto di riparazioni straordinarie quelle che non sono
prevedibili come effetto normale, a breve o a medio termine,
dell’uso e del godimento della cosa, e consistono nella
sostituzione o nel ripristino di parti essenziali della
struttura della cosa, il cui costo risulta sproporzionato
rispetto al reddito normale prodotto dalla cosa medesima.
Tuttavia non bisogna dimenticare che qualora le riparazioni
straordinarie siano rese necessarie dall’inadempimento degli
obblighi di ordinaria manutenzione, esse sono a carico
dell’usufruttuario.
OBBLIGAZIONI VERSO IL CONDOMINIO
L'usufruttuario e il nudo proprietario rispondono in solido
delle obbligazioni verso il condominio. Ad esempio il
pagamento delle spese condominiali. Questo vuol dire che
l'amministratore può rivolgersi indifferentemente
all'usufruttuario o al nudo proprietario per il pagamento
delle spese condominiali.
MIGLIORAMENTI
<<L'usufruttuario ha diritto a un'indennità per i
miglioramenti che sussistono al momento della restituzione
della cosa. L'indennità si deve corrispondere nella minor
somma tra l'importo della spesa e l'aumento di valore
conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti...>>
(art. 985 C.C.)
DIRITTO DI VOTO IN ASSEMBLEA CONDOMINIALE
Per quanto riguarda la partecipazione a deliberazioni
concernenti le riparazioni relative ad un edificio in
condominio, il relativo diritto di voto spetta:
all’usufruttuario nel caso di riparazioni attinenti
all’ordinaria manutenzione
al nudo proprietario nel caso di opere di innovazione,
ricostruzione o straordinaria manutenzione (art. 67
disp.att.c.c.)(Cass. 90/10611).
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