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Mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'abitazione
principale
Come detto, per i mutui ipotecari stipulati a
partire dal 1993, agli acquirenti di immobili da adibire ad abitazione
principale spetta la detrazione d'imposta dell'Irpef nella misura del 19
% sugli interessi passivi ed oneri accessori a condizione che:
l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno
dall'acquisto (termine elevato da sei mesi ad un anno dall'1/1/2001).
La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d'imposta
per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni
di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Ciò vuol
dire che se un lavoratore è costretto da motivi di lavoro a trasferirsi
in altro luogo, la casa in cui abitava non perde la qualifica di
abitazione principale.
Parimenti, non si tiene conto delle variazioni di domicilio dipendenti
da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza
sanitaria. In questo caso si richiede che l'abitazione non sia locata.
L'abitazione abituale generalmente coincide con la residenza anagrafica.
Tuttavia, è ammessa l'autocertificazione di una dimora abituale diversa
dalla residenza anagrafica. Il requisito della dimora abituale non è
richiesto al personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad
ordinamento sia militare sia civile.
Per loro è sufficiente che l'acquisto o la costruzione riguardi un
immobile costituente unica abitazione;
l'acquisto dell'immobile avvenga entro un anno (termine elevato da sei
mesi ad un anno dall'1/1/2001) antecedente o successivo alla
stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.
Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il
contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed
entro un anno stipulare il contratto di acquisto. L'importo annuo
complessivo di spesa su cui calcolare le detrazioni è di 3.615,20 euro
(ad esempio: marito e moglie contestatari in parti uguali del mutuo che
grava sull'abitazione principale acquistata in comproprietà possono
indicare al massimo un importo di 1.807,60 euro ciascuno).
In caso di acquisto di un'abitazione locata, la detrazione spetta a
condizione che entro tre mesi dall'acquisto sia stato notificato al
locatario l'atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita
locazione e che entro un anno dal rilascio l'unità immobiliare sia
adibita ad abitazione principale.
Nel caso che l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione
edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data
in cui l'unità immobiliare è adibita a dimora abituale, in ogni caso,
entro due anni dall'acquisto.
E' necessario, inoltre, che:
il finanziamento dell'acquisto derivi da un contratto di mutuo
ipotecario.
Quindi, non sono ammessi finanziamenti quali: cambiali, apertura di
credito in conto corrente, anche se garantiti da ipoteca, cessione di
stipendio ed altri. Il contratto di mutuo deve essere espressamente
finalizzato all'acquisto dell'abitazione principale ed alle sue
pertinenze. Non dà diritto alle detrazioni il mutuo ipotecario contratto
autonomamente per l'acquisto di sole pertinenze;
il mutuo sia garantito da un'ipoteca immobiliare.
Non è richiesto che l'immobile ipotecato sia lo stesso da acquistare,
potendo ben essere altro immobile appartenente anche ad un soggetto
diverso dall'acquirente;
il soggetto che eroga il mutuo sia residente in Italia o in un paese
aderente all'Unione Europea o altrimenti abbia una stabile
organizzazione in Italia.
Nel caso in cui l'originario contratto venga estinto e ne venga
stipulato uno nuovo, è necessario che l'importo del contratto
rinegoziato non sia superiore alla residua quota di capitale da
rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Ovviamente,
in tale caso, è necessario che le parti contraenti e l'immobile concesso
in garanzia siano rimasti invariati.
QUANDO SI STIPULA UN MUTUO PER COSTRUZIONE E/O RISTRUTTURAZIONE
I contribuenti che intraprendono la
ristrutturazione e/o la costruzione della loro casa di abitazione
principale possono detrarre dall'Irpef gli interessi passivi pagati sui
mutui ipotecari.
Per costruzione e ristrutturazione di unità immobiliare si intendono
tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento comunale
che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di
ristrutturazione edilizia.
In particolare, sono detraibili nella misura del 19% gli interessi
passivi e relativi oneri accessori (nonché le quote di rivalutazione
dipendenti da clausole di indicizzazione), pagati in dipendenza dei
contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio dello
Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero con stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.
L'importo per il quale spetta la detrazione non può superare 2.582,28
euro complessivi per ciascun anno d'imposta.
La detrazione spetta anche per la costruzione di un fabbricato rurale da
adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente
e/o i suoi familiari dimorano abitualmente.
A tal fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o
l'autocertificazione, con la quale il contribuente può attestare anche
che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri
anagrafici.
Per usufruire della detrazione in questione è necessario che vengano
rispettate le seguenti condizioni:
- il mutuo deve essere stipulato non oltre sei mesi, antecedenti o
successivi, dalla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi
dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il
possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto
reale.
La detrazione è limitata all'ammontare degli interessi passivi
riguardante l'importo del mutuo effettivamente utilizzato in ciascun
anno per la costruzione dell'immobile.
La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi
relativi ai mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione
principale soltanto per tutto il periodo di durata dei lavori di
costruzione dell'unità immobiliare, nonché per il periodo di sei mesi
successivi al termine dei lavori stessi.
QUANDO SI STIPULA UN MUTUO PER ACQUISTO PRIMA CASA
BENEFICIARI
La detrazione dall'Irpef spetta agli acquirenti, anche della sola nuda
proprietà, che siano contestualmente contraenti del mutuo ipotecario.
Alla presenza di più intestatari del mutuo, il diritto alla detrazione
spetta a ciascuno in proporzione alla propria quota.
Dal 2001, in caso di mutuo ipotecario stipulato a partire dal 1993 e
intestato ad entrambi i coniugi, il coniuge che ha l'altro fiscalmente a
carico può fruire della detrazione per entrambe le quote degli interessi
passivi, sempre che il coniuge a carico sia comproprietario
dell'abitazione.
In caso di morte dell'acquirente/mutuatario, o di compravendita, il
diritto alla detrazione si trasmette all'erede o legatario, oppure
all'acquirente che si sia accollato il mutuo.
In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve
intendersi quella in cui è stato stipulato il contratto di accollo, se
questo è avvenuto in data successiva al 1° gennaio 1993.
Pertanto le detrazioni spettano all'accollante se ricorrono nei suoi
confronti le condizioni previste dalla legge a quella data.
SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE
La detrazione d'imposta spetta nell'anno in cui le spese sono state
effettivamente pagate, indipendentemente dalla data di scadenza, sia per
gli interessi passivi, con esclusione di quelli coperti da contributi
erogati da enti pubblici, che per le seguenti spese:
- oneri accessori quali l'onorario del notaio per la stipulazione del
contratto di mutuo ipotecario (con esclusione di quello relativo al
contratto di acquisto dell'immobile), spese di perizia, spese di
istruttoria, imposta per l'iscrizione o la cancellazione di
ipoteca,imposta sostitutiva sul capitale prestato, provvigione per
scarto rateizzato nei mutui in contanti, penalità per anticipata
estinzione del mutuo;
- quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
- perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera.
STIPULA PER L'ACQUISTO
La normativa vigente in materia di detrazioni
fiscali per interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti
di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto, nel corso degli
anni, ha subito diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni
fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al
tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri
fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il
contratto di mutuo.
Per i mutui stipulati dal 1993, le detrazioni sono concesse solo in
relazione all'acquisto dell'abitazione principale.
L'importo massimo complessivo di spesa su cui applicare la detrazione è
di 3.615,20 euro. Pertanto la detrazione non può essere superiore a
686,89 euro, pari al 19% di 3.615,20 euro. Il tetto massimo di spesa
detraibile deve essere riferito complessivamente a tutti gli
intestatari, ed eventualmente a più contratti di mutuo stipulati per
l'acquisto.
Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per
l'acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.
L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun
intestatario del mutuo di 3.615,20 euro se si tratta di abitazione
principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra propria abitazione.
In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di
spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per
l'acquisto dell'abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al
limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.
Per i mutui stipulati prima del 1991, le detrazioni spettano anche per
l'acquisto di immobile non abitativo con un limite di spesa di 2.065,83
euro per ciascun intestatario del mutuo casa.
Le agevolazioni prima casa in casi
particolari
Acquisto di due appartamenti contigui allo scopo
di riunirli in un'unica abitazione
Le agevolazioni prima casa spettano limitatamente ad uno solo degli
appartamenti, anche se gli stessi vengono acquistati contemporaneamente
e con un unico atto. Nel momento dell'acquisto si configurano infatti
come due unità abitative separate e corrispondenti a diverse unità
catastali.
Acquisto di immobile in corso di costruzione o di ristrutturazione
Le agevolazioni prima casa si applicano anche all'acquisto di fabbricati
in corso di costruzione o allo stato rustico, nonché a quelli in corso
di ristrutturazione.
Acquisto effettuato da coniugi in comunione legale
In caso di acquisto di un appartamento da parte di coniugi in regime di
comunione legale, qualora solo uno avesse i requisiti soggettivi per
usufruire
Delle agevolazioni prima casa (mentre l'altro coniuge, ad esempio, è
titolare della proprietà di una abitazione acquistata prima del
matrimonio, nel comune dove si trova la nuova da acquistare), il
beneficio fiscale spetta al 50% e cioè solo per la quota del coniuge in
possesso dei requisiti richiesti.
Il contratto preliminare
I requisiti prescritti per usufruire delle agevolazioni prima casa
devono essere presenti al momento del passaggio della proprietà
dell'abitazione, e quindi dell'atto definitivo.
Non è però infrequente la stipula di un cosiddetto contratto
preliminare: anche in questa sede è possibile chiedere l'applicazione
del regime agevolato con la "promessa" di essere in possesso dei
requisiti richiesti al momento della stipula dell'atto definitivo.
Il contratto preliminare è soggetto all'imposta di registro in misura
fissa (129,11 euro).
Qualora in sede di contratto preliminare siano versati degli acconti sul
prezzo pattuito:
- se il venditore è un privato, gli acconti saranno in ogni caso
assoggettati all'imposta di registro del 3%;
- se il venditore è soggetto Iva, sugli acconti si applicherà l'aliquota
ridotta del 4%.
La permuta
Un modo per ottenere il trasferimento della proprietà di un immobile è
la permuta, e cioè il reciproco trasferimento di cose o altri diritti.
Anche in questo caso, qualora ne sussistano i requisiti, trovano
applicazione le
agevolazioni "prima casa". |