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L' ICI altro non e' che l'imposta comunale sugli
immobili.
Non tutte le persone fisiche sono soggette al pagamento
dell'imposta comunale sugli immobili.
La legge prevede diversi casi all'interno dei quali alcune
persone non devono pagare alcun ché. Di seguito si presenta
un elenco delle persone che devono o non devono pagare.
LA SEGUENTE CATEGORIA DI PERSONE PAGA L'ICI.
- proprietario dell'immobile, dell'area fabbricabile o di un
terreno agricolo
- chi gode del diritto di usufrutto di un immobile
- chi gode del diritto di enfiteusi o diritto di superficie
- concessionario di immobili ubicati su aree demaniali
- locatore
- comodante
- chi concede in affitto un terreno
- coniuge a cui in caso di separazione viene assegnato
l'alloggio di famiglia
- i soci di una cooperativa edilizia
- chi gode di alloggio iacp
ECCO CHI NON PAGA L'ICI.
- nudo proprietario di un bene immobile (casa, terreno ecc.)
- l'inquilino di un fabbricato
- comodatario
- affittuario di un terreno
Gli elenchi di cui sopra contengono diverse terminologie;
vediamo di spiegare meglio per chi non lo sapesse cosa
significano tali termini, almeno per quelli che forse sono
meno conosciuti..
proprietario dell'immobile
Il proprietario dell'immobile è colui che gode pienamente
del bene. Può disporre del bene come meglio crede.
nudo proprietario e usufruttuario
il nudo proprietario è sempre collegato con l'usufruttuario.
Chi è l'usufruttuario e chi è il nudo proprietario?
L'usufruttuario è colui che gode del bene senza però esserne
pienamente proprietario. In poche parole dispone del bene
però ad esempio non può rivenderlo o apportare modifiche
senza il consenso di colui che ha la nuda proprietà.
E' sovente il caso in cui un genitore lasci la nuda
proprietà di una casa ad un figlio, riservandosi però il
diritto di usufrutto sulla stessa fino alla morte. In tal
caso il genitore potrà continuare tranquillamente ad abitare
nella casa. Il nudo proprietario, ossia il figlio potrà
ricongiungere sia l'usufrutto che la nuda proprietà al
momento della morte del genitore, diventando così pieno
proprietario. L'usufruttuario è soggetto al pagamento i.c.i
inquilino e locatore
L'inquilino è colui che gode di un bene altrui, ad esempio
una casa e per questo paga un canone d'affitto al locatore.
L'inquilino non è soggetto al pagamento i.c.i. il locatore è
colui che essendo proprietario di un immobile decide appunto
di darlo in affitto.
comodatario e comodante
Il comodatario è colui che riceve ad esempio una cosa in
prestito e quindi il diritto di usare quella determinata
cosa in modo gratuito. Il comodatario non è soggetto al
pagamento i.c.i. il comodante è chiaramente colui cha lascia
la cosa in prestito
Come si calcola l'ici
Per il calcolo dell’Ici bisogna conoscere la rendita
catastale dell’immobile in vigore al 1° gennaio dell’anno
d’imposta. La rendita catastale si può desumere da una
precedente dichiarazione Ici o Irpef oppure, in mancanza, da
una recente visura catastale.
Se il fabbricato non è ancora accatastato per il calcolo si
può utilizzare la rendita attribuita a fabbricati similari
(la cosiddetta rendita presunta).
La rendita catastale, o quella presunta, deve essere
aumentata del 5 per cento e poi moltiplicata per un
coefficiente diverso a seconda del tipo di immobile,
ottenendo in questo modo la base imponibile.
Il coefficiente da applicare è pari a:
100 per le abitazioni, gli alloggi collettivi e i fabbricati
a destinazione varia (categorie catastali A, B e C con
esclusione delle categorie A10 e C1)
50 per gli uffici, gli studi privati (categoria A10) e gli
altri fabbricati a destinazione speciale (categoria D)
34 per i negozi e le botteghe (categoria catastale C1).
Prima di moltiplicare la rendita per il coeficiente 100 è
necessario in base alle ultime disposizioni rivalutare la
stessa del 5%. Vedi esempio di calcolo ici
L’imposta dovuta si determina applicando alla base
imponibile l’aliquota - variabile tra il 4 e il 7 per mille
- deliberata dal Comune nel cui territorio è ubicato
l’immobile, sottraendo poi la detrazione per l’abitazione
principale.
Le eccezioni
Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita
dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno di
imposizione.
Per i terreni agricoli è costituita dal reddito dominicale
risultante in Catasto moltiplicato per 75, e successivamente
aumentato del 25 per cento.
La dichiarazione
La dichiarazione Ici deve essere presentata la prima volta
che si acquista il possesso di un immobile, al Comune nel
cui territorio l’immobile è situato, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa
all’anno in cui il possesso ha avuto inizio, e non va
ripetuta ogni anno, a meno che non siano intervenuti dei
cambiamenti (acquisto, vendita, ecc.).
Il Comune può stabilire nel proprio regolamento
l’eliminazione dell’obbligo di presentazione della
dichiarazione e l’introduzione dell’obbligo di
comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti,
cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con
la sola individuazione dell’unità immobiliare interessata.
Pertanto in tal caso non è necessario presentare la
dichiarazione, e sarà cura del contribuente informarsi se
nel Comune ove è ubicato l’immobile sia stata introdotta
tale norma regolamentare.
Ai sensi della L. 383/2001, per le successioni aperte a
partire dal 25/10/2001, gli eredi e i legatari che abbiano
presentato la dichiarazione di successione contenente beni
immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione
ai fini Ici, in quanto sarà cura degli uffici delle entrate
che hanno ricevuto la dichiarazione di successione
trasmetterne una copia ai comuni competenti.La dichiarazione
deve essere presentata al Comune nel cui territorio sono
ubicati gli immobili denunciati.
Se si possiedono più immobili nello stesso comune è
sufficiente un'unica dichiarazione, mentre se si possiedono
immobili in più comuni, va presentata una dichiarazione per
ogni comune.
Se (caso abbastanza raro) l'immobile insiste su più comuni
si invierà la dichiarazione a quel comune in cui insiste la
maggior parte del fabbricato.
N.B.: i Comuni possono sostituire l’obbligo di dichiarazione
con la presentazione di una semplice comunicazione
contenente la “sola individuazione delle unità immobiliari
interessate dalle variazioni, senza indicazione del valore”.
Tra i Comuni di maggiore dimensione che si sono avvalsi di
tale facoltà, ricordiamo: Venezia, Firenze, Roma, Palermo.
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