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Cosa cambia per proprietari e
inquilini con l'entrata in vigore della nuova normativa che
disciplinerà l'affitto e il rilascio di immobili adibiti ad
uso abitativo? Quali norme regoleranno i contratti ad 'equo
canone' o in 'deroga' stipulati prima del varo della nuova
legge? Quali nuove contratti sono previste e, soprattutto,
quali regole dovranno essere osservate da proprietario e
inquilino? In quali casi, il proprietario potrà riottenere
la disponibilità dell'immobile affittato e quali procedure
dovrà eseguire per effettuare lo sfratto?
A questi e ad altri interrogativi cercheremo di rispondere
attraverso una guida pratica sulle nuove disposizioni
legislative in materia di locazioni 'abitative'.
Quali regole devono essere osservate per i rapporti i
contratti 'in deroga' o a 'equo canone' in corso alla data
del 30 dicembre 1998?
A questi contratti di affitto e per la loro intera
durata continuano ad applicarsi 'ad ogni effetto' le
disposizioni normative in materia di affitti in vigore prima
di tale data.
Quindi, per fare un esempio concreto, continua ad applicarsi
l'attuale sistema di indicizzazione annuale degli affitti?
Certamente. L'affitto potrà essere aggiornato
annualmente in misura pari al 75 per cento della variazione
accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per
la famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno
precedente.
Da quanto decorrerà l'aumento del canone di affitto?
L'aggiornamento dell'affitto decorrerà dal mese
successivo a quello in cui l'inquilino ne fa richiesta
all'inquilino con lettera raccomandata.
Ai contratti a 'equo canone' o in 'deroga' continua ad
applicarsi l'articolo 3 della legge numero 392 del 1978
anche se è stato abrogato?
Risposta affermativa. Proprietari e inquilini potranno
evitare la rinnovazione del contratto di affitto inviando
'almeno' sei mesi prima della scadenza una lettera
raccomandata all'altra parte.
Per rispettare i sei mesi antecedenti la scadenza
contrattuale e per ritenere valida la disdetta inviata dal
proprietario, deve essere presa in considerazione la data di
invio della raccomandata?
No: la Corte di Cassazione, con sentenza numero 5164 del
1991 ha stabilito che la lettera raccomandata di disdetta
del contratto di affitto, quale atto unilaterale, si reputa
conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del
destinatario.
Quali sono i contratti previsti dalla nuova normativa?
Potranno essere stipulati tre tipi che, per praticità,
possiamo definire 'liberi', 'concordati' e 'codicistici'.
Perché il primo viene definito 'libero'?
Per il semplice fatto che proprietari e inquilini
potranno liberamente concordare l'entità dell'affitto.
Qual è la durata di questi rapporti di locazione?
I contratti 'liberi' dovranno avere una durata minima di
4 anni. Alla seconda scadenza contrattuale, ciascuna delle
parti può rinnovarli a 'nuove condizioni' o per la
'rinuncia' al rinnovo del contratto, comunicando all'altra
parte (almeno 6 mesi prima della scadenza) la propria
intenzione con lettera raccomandata.
Entro quale termine deve rispondere l'altra parte?
Entro 60 giorni dalla ricezione della raccomandata.
Quali sono le conseguenze del mancato invio della
'comunicazione' per sollecitare il rinnovo del contratto?
Il mancato inoltro di questa 'comunicazione' comporterà
la rinnovazione tacita del contratto alle 'medesime'
condizioni.
Tutte le norme della legge dell'equo canone sono state
abolite?
No. Ai contratti 'liberi' potranno essere applicate le
disposizioni relative, fra l'altro, alla disciplina della
sublocazione, al recesso dell'inquilino, al pagamento delle
spese condominiali, alla partecipazione dell'inquilino
all'assemblea condominiale e al deposito cauzionale.
Per questi rapporti d'affitto potrà essere applicata
l'indicizzazione totale?
Certamente. Sarà sufficiente che le parti includano nel
contratto un'apposita clausola che indichi la percentuale di
aggiornamento applicabile e che potrà arrivare fino al 100
per cento del dato comunicato dall'Istat.
Quali sono le regole che disciplineranno i contratti 'concordati'?
Innanzitutto non potranno avere una durata inferiore a
tre anni. Alla prima scadenza contrattuale, qualora le parti
non trovino l'accordo sul rinnovo dello stesso, il contratto
è prorogato di diritto per due anni.
E alla scadenza del periodo di proroga biennale?
In quel momento, ciascuna delle parti ha diritto a chiedere
il rinnovo a 'nuove' condizioni o per la rinuncia al rinnovo
del contratto comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi
prima della scadenza. Il mancato invio di questa 'comunicazione',
provocherà il rinnovo tacito del contratto alle 'medesime'
condizioni.
Quale affitto potrà essere concordato dalle parti?
La risposta a questo interrogativo verrà fornita al
termine di un particolare iter che dovrebbe concludersi
nella seconda metà del '99 con la firma di accordi a livello
comunale fra associazioni dei proprietari e inquilini che
definiranno contratti-tipo.
Quali agevolazioni sono previste a favore degli inquilini
che stipuleranno contratti 'concordati'?
Per i contratti 'concordati' stipulati o rinnovati nei
cosidetti comuni all'alta tensione abitativa' il reddito
derivante dalla locazione di immobili urbani verrà
ulteriormente ridotto del 30 per cento.
In concreto, quale sarà la riduzione 'totale' a favore degli
affittuari ai fini dell'applicazione delle imposte sui
redditi?
All'attuale 15 per cento concesso agli inquilini a
fronte delle spese di manutenzione dell'immobile locato,
andrà ad aggiungersi l'ulteriore diminuzione del 25,5 per
cento (cioé il 30 per cento del rimanente 85 per cento). In
totale, lo 'sconto' fiscale si attesterà a quota 40.5 per
cento.
È possibile qualche esempio pratico?
Sì: a fronte di un affitto mensile 'libero' di 1
milione, affittuario con un reddito imponibile Irpef di 80
milioni, potrà stipulare un contratto 'concordato' con un
affitto 'minimo' di lire 865.000, ottenendo un ricavo
'netto' da Irpef uguale a quelle che conseguirebbe con
l'affitto 'libero' di un milione.
E per gli inquilini con reddito imponibile diverso da quello
illustrato in precedenza?
Sarà sufficiente analizzare la tabella pubblicata al
termine di questa guida-pratica.
Sono previste altre agevolazioni fiscali per incentivare a
stipulare un affitto 'concordato' (cioè con un canone di
locazione più 'contenuto' rispetto a quello possibile per i
contratti 'liberi')?
Certamente. È stata stabilita una riduzione del 30 per
cento della base imponibile sulla quale calcolare l'imposta
proporzionale di registro.
Sono state stabilite delle particolari condizioni che gli
inquilini dovranno osservare per ottenere queste
incentivazioni fiscali?
Per usufruire delle riduzioni sia della tassazione sui
redditi dei fabbricati che dell'imposta di registro, il
locatore dovrà indicare nella dichiarazione dei redditi gli
estremi della registrazione del contratto di locazione
nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini
dell'applicazione dell'Ici.
In quali casi, alla prima scadenza contrattuale sia dei
contratti 'liberi' che quelli 'concordati' l'affittuario
locatore potrà avvalersi della facoltà di rifiutare il
rinnovo del contratto?
La nuova normativa prevede sette specifiche motivazioni,
fra le quali, segnaliamo l'intenzione del locatore di
destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale,
artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei
genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado.
È stata introdotta qualche particolare 'tipologia' per
permettergli di rifiutare la rinnovazione del rapporto
locatizio alla prima scadenza contrattuale?
Sì. Il l'inquilino potrà avvalersi a terzi e non abbia
la proprietà di altri immobili a uso abitativo oltre a
quello eventualmente adibito a propria abitazione.
Al verificarsi di tale ipotesi quali garanzie sono previste
a favore dell'inquilino?
La nuova normativa prevede che l'inquilino potrà
esercitare il diritto di prelazione.
In concreto, quale procedura deve essere osservata?
Il proprietario dovrà comunicare la sua intenzione di
vendere l'immobile all'inquilino a mezzo di ufficiale
giudiziario. Nella comunicazione dovranno essere indicati
sia il prezzo di cessione che le altre condizioni (ad
esempio: le modalità di pagamento) alle quali la
compravendita dovrebbe concludersi, con l'esplicito invito
all'inquilino di esercitare o meno il diritto di prelazione.
Quanto tempo ha a sua disposizione l'inquilino per azionare
questa sua facoltà?
L'inquilino ha tempo 60 giorni (periodo che decorre
dalla data di ricezione della comunicazione del locatore) e
deve esternare questa sua intenzione con atto notificato al
locatore a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo
condizioni uguali a quelle comunicategli.
Entro quale termine dovrà concludersi l'intera operazione?
Una volta trovato il punto d'incontro, le parti
stipuleranno il contratto di compravendita o uno
preliminare; contestualmente, l'inquilino dovrà effettuare
il saldo prezzo, salvo diverse condizioni proposte dal
proprietario/locatore (ad esempio: eventuali dilazioni). Il
tutto dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni
decorrenti dalla notificazione del locatore di voler cedere
l'immobile.
A quali rapporti d'affitto si applicheranno esclusivamente
le norme del codice civile?
Ai contratti di immobili vincolati ai sensi della legge
numero 1089/1939 o accatastati nelle categorie A/1
(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazione in ville) e
A/9 (abitazioni in palazzi di eminenti pregi artistici).
Quali altri immobili sono esclusi dalle norme sui rapporti
locatizi 'liberi' o 'concordati'?
Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali
si applica la relativa normativa vigente, statale e
regionale e quelli locati esclusivamente per finalità
turistiche.
Per la stipula dei nuovi contratti è prevista una
particolare forma?
Sì. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge, per la stipula di tutti i contratti è richiesta la
forma scritta.
Qual è la durata della nuova proroga degli sfratti 'abitativi'?
Nei comuni ad 'alta tensione abitativa' l'esecuzione dei
provvedimenti di rilascio per 'finita locazione' sono
sospesi per un periodo di 180 giorni decorrenti dal 30
dicembre 1998.
Entro questo periodo, locatori e inquilini potranno
stipulare un nuovo contratto?
In questo caso, l'inquilino potrà richiedere al pretore
competente (entro e non oltre i successivi 30 giorni) che
sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione dello
sfratto.
Quale ruolo avrà il pretore?
Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data
dell'esecuzione vale anche come autorizzazione all'ufficiale
giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
E per gli sfratti emessi dopo il 30 dicembre 1998?
Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita
locazione, emessi dopo l'entrata in vigore della nuova
normativa, l'inquilino potrà richiedere una sola volta, con
istanza rivolta al pretore competente, che sia nuovamente
fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di 6
mesi.
Sono previsti particolari termini per inquilini appartenenti
a determinare categorie?
Il differimento dell'esecuzione, richiesto
dall'inquilino al pretore, può essere fissato fino a 18 mesi
in determinati casi (ad esempio: quando l'inquilino abbia
compiuto il 65[b0] anno di età, quando abbia cinque o più
figli a carico o sia iscritto nelle liste di mobilità,
oppure percepisca un trattamento di disoccupazione o di
integrazione salariale).
Durante la sospensione dell'esecuzione dello sfratto quale
affitto deve pagare l'inquilino?
Durante il periodo di sospensione delle esecuzione e,
comunque, fino all'effettivo rilascio, gli inquilini devono
versare al proprietario/locatore una somma mensile pari
all'affitto dovuto alla cessazione del contratto, maggiorata
del 20 per cento.
Quali condizioni dovrà osservare il locatore per ottenere il
provvedimento di rilascio dell'immobile?
Il proprietario dovrà dimostrare che il contratto è
registrato, che l'immobile è stato denunciato al fine
dell'applicazione dell'Ici e che il reddito, derivante dalla
locazione dell'unità immobiliare (cioè l'affitto) è stato
dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui
redditi.
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