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SCHEDA TECNICA

Aste immobiliari

 

LE VENDITE GIUDIZIARIE DI IMMOBILI:

Per i beni immobili è prevista, dalla vigente normativa, una duplice modalità di vendita giudiziaria, ovvero senza incanto, che si svolge in forme piuttosto semplificate, poiché le offerte di acquisto non vengono fatte in pubblica udienza davanti al Giudice, ma sono direttamente depositate in cancelleria e successivamente da questi valutate, e con incanto, che segue una più complessa procedura, in cui le offerte di acquisto vengono fatte, in una pubblica gara ad offerte successive in aumento, davanti al Giudice o ad un Notaio, in caso di delega a quest'ultimo delle operazioni di vendita.
Vendita senza incanto :
a) Profilo giuridico
b) Riferimenti normativi
c) Come acquistare un'immobile ad una vendita senza incanto; come compilare le domande (fac-simili)

Vendita con incanto :
a) Profilo giuridico
b) Riferimenti normativi
c) Come acquistare un'immobile ad una vendita con incanto; come compilare le domande (fac-simili).

**********************************


LE VENDITE SENZA INCANTO: Profilo Giuridico.

La vendita senza incanto costituisce una fattispecie semplificata di vendita pubblica che si caratterizza per l'ampia discrezionalità decisionale che la legge riserva al Giudice competente per la vendita e che, solo in presenza di determinate condizioni stabilite dall'ordinamento, trova il proprio limite nel parere vincolante di taluni dei soggetti interessati alla vendita stessa.
Tale circostanza si verifica quando l'offerta d'acquisto del bene non supera di almeno un quarto il prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita, in tale ipotesi, infatti, è sufficiente il dissenso di uno solo dei creditori intervenuti a far respingere l'offerta stessa.
Nella vendita giudiziaria senza incanto, con l'esclusione del debitore-titolare dell'immobile che ne è oggetto, nonché dei soggetti indicati all'articolo 1471 del Codice Civile, ovvero di coloro i quali esercitano (o hanno esercitato) sul predetto bene un qualche potere (Codice Civile, art. 1471 - Divieti speciali di comprare"…
1) amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395"), ognuno, personalmente o a mezzo di un legale di fiducia (il quale può anche fare offerte di acquisto per persone da nominare, ovvero per conto di soggetti la cui identità, se divenuti aggiudicatari, può essere rivelata alla competente autorità entro tre giorni dall'aggiudicazione, pena l'aggiudicazione stessa in capo all'avvocato), può comprare l'immobile oggetto della vendita giudiziaria.
La partecipazione alla vendita giudiziaria, direttamente o per interposta persona, dei soggetti sopra indicati (cioè del debitore debitore-titolare dell'immobile oggetto di vendita o di uno dei soggetti indicati all'articolo 1471 del Codice Civile) è tassativamente vietata dalla legge che, in proposito, prevede la nullità/annullabilità dell'offerta e la nullità /annullabilità dell'eventuale aggiudicazione in loro favore, essendo per questi stabilito dall'ordinamento un tassativo e speciale divieto di comprare.
Circa l'offerta d'acquisto di un immobile oggetto di vendita giudiziaria senza incanto, la legge stabilisce che detta offerta venga fatta, dalle persone nei confronti delle quali non vi siano divieti, mediante dichiarazione scritta, da depositare presso la cancelleria della competente Autorità Giudiziaria, contenente le seguenti indicazioni:
1) le generalità dell'offerente;
2) la residenza o il domicilio da quest'ultimo eletto, che devono essere entrambe nel Comune ove ha sede il Tribunale (in mancanza, infatti, le comunicazioni da fare all'offerente verrebbero a questi inoltrate presso la stessa cancelleria);
3) la descrizione dell'immobile oggetto della vendita;
4) la somma che s'intende offrire per l'acquisto (che si ricorda non può essere inferiore al prezzo di vendita);
5) il tempo e le modalità di pagamento, nonché ogni altro elemento utile per il buon esito della proposta e, quindi, della conseguente vendita del bene in favore del proponente acquirente.

L'offerta, oltre a dover essere formulata per iscritto per una somma che non sia inferiore al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita, deve essere accompagnata, inoltre, dal contestuale versamento di una cauzione il cui importo deve essere uguale o maggiore al decimo della somma offerta per l'acquisto.
La mancanza di una sola delle condizioni poc'anzi indicate
(ovvero: 1) mancanza di una proposta scritta;
2) mancanza di un offerta d'acquisto per una somma d'importo uguale o maggiore al prezzo determinato nell'ordinanza di vendita;
3) mancato versamento contestuale della cauzione avente un importo uguale o maggiore al decimo del prezzo offerto o alla misura indicata nell'ordinanza di vendita) rende la proposta inefficace.
Una volta effettuata l'offerta di acquisto, se non è fissato un termine più lungo, la stessa non può essere revocata prima di venti giorni.
Sulla proposta come sopra formulata, il Giudice, per legge, è tenuto a sentire le parti ed i creditori iscritti non intervenuti e qualora l'offerta non superi di almeno un quarto il valore dell'immobile stabilito nell'avviso di vendita, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere.
Se invece detta offerta supera il limite poc'anzi indicato, il Giudice può fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi sia una seria probabilità di migliore vendita all'incanto del bene o altrimenti, se è di diverso avviso, può far luogo all'incanto.
Quando per una vendita senza incanto vi sono più offerte, è bene precisare che l'offerta più alta non conferisce a quello che è risultato essere il maggior offerente il diritto di vedersi aggiudicato il bene, poiché il Giudice sarà chiamato a bandire un'ulteriore gara fra gli offerenti, invitandoli ad una gara fra loro sulla base dell'offerta più alta.
La gara, che può svolgersi per offerte palesi o segrete, è una gara chiusa, nel senso che alla stessa sono ammessi a partecipare soltanto gli offerenti originari con l'esclusione di qualsiasi nuovo e diverso offerente.
Nell'ipotesi in cui la detta gara non può svolgersi per la mancata di adesione dei soggetti convocati, il Giudice può procedere in tre diversi modi:
1) vendere il bene in favore del maggiore offerente;
2) a parità di offerte, vendere il bene in favore del migliore offerente, valutando la migliore offerta anche con riguardo ai termini ed alle modalità di pagamento;
3) ordinare l'incanto.

La vendita senza incanto, andata a buon esito, si conclude con il decreto di vendita e successivamente, una volta che il prezzo offerto per l'acquisto risulti essere stato interamente versato, con il decreto di trasferimento.
Superfluo precisare che agli offerenti non aggiudicatari viene immediatamente restituito l'importo cauzionale da questi depositato al momento della formulazione della proposta di acquisto.
Nel decreto di vendita, che deve essere pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di vendita (termine questo prorogabile fino a quattro mesi su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto, in difetto di pronuncia di tale decreto il Giudice deve ordinare l'incanto), vengono fissati modalità e termini per il versamento del prezzo offerto.
Versato il prezzo, nel successivo decreto di trasferimento, che trasmette la titolarità del bene e che costituisce titolo per la trascrizione d'ufficio nei registri immobiliari, oltre a doversi ripetere la descrizione dell'immobile contenuta nel provvedimento che dispone la vendita, deve esservi contenuto l'ordine di cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, salvo che le stesse non si riferiscano ad obbligazioni che l'aggiudicatario abbia espressamente dichiarato di voler assumere, previo concordato con il creditore che ne è titolare, unitamente alle relative garanzie sottostanti con la conseguente liberazione del debitore titolare dell'immobile venduto.
In proposito al predetto concordato, è però importante rilevare che lo stesso è valido ed efficace solo se preventivamente autorizzato dal Giudice e da questi espressamente menzionato nel decreto che trasferisce la titolarità del bene.
Quanto poi alla trascrizione, è interessante rilevare che, nel caso in cui la descrizione dell'immobile riprodotta nel decreto di trasferimento sia difforme da quella fattane nel provvedimento che dispone la vendita del bene, prevarrà quanto indicato nel decreto medesimo che dovrà essere interpretato sulla base degli atti della procedura esecutiva.
Il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo ed in quanto tale, contiene (e deve contenere) in favore del nuovo proprietario, l'ingiunzione dell'immediato rilascio del bene, rivolta al debitore, al custode o ad eventuali terzi che occupino l'immobile venduto.
L'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di trasferimento è però opponibile, purché vi siano i presupposti, da chi abbia la disponibilità dell'immobile in forza di un contratto di locazione che risulti essere stato stipulato anteriormente al pignoramento dell'immobile oggetto della vendita (l'atto di pignoramento è di solito un atto prodromico a qualsiasi tipo di vendita giudiziaria di immobili) e da chi abbia trascritto domande giudiziali, nei confronti del titolare del bene venduto, tendenti a promuovere sul predetto bene un giudizio di accertamento della proprietà o di altro diritto reale.
Qualche ulteriore osservazione, infine, appare opportuno fare circa gli obblighi dell'aggiudicatario della vendita.
Con riferimento al versamento del prezzo da quest'ultimo offerto per l'acquisto che, come detto in precedenza, rappresenta la condizione essenziale per la pronuncia del decreto di trasferimento, è importante evidenziare che, nell'ipotesi in cui, dall'aggiudicatario, detto prezzo non venga versato secondo le modalità ed i termini stabiliti nel decreto di vendita, il Giudice, con ulteriore decreto, dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario inadempiente e pronuncerà la perdita, da parte di quest'ultimo, della cauzione versata che, per disposizione ed effetto dell'indicato provvedimento, viene incamerata a titolo di multa.
Detto decreto di condanna, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inadempiente.
Successivamente alla pronuncia del menzionato decreto di condanna, il Giudice darà poi luogo alla vendita con incanto e se il prezzo da questa ricavato, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore al prezzo di aggiudicazione della precedente vendita, l'aggiudicatario inadempiente, sarà tenuto a dover pagare la differenza sulla base di un ulteriore provvedimento di condanna, anch'esso costituente titolo esecutivo, pronunciato dal medesimo Giudice.
Sebbene le condizioni di pagamento determinate nel decreto di vendita dell'immobile pronunciato in favore di chi è risultato esserne l'aggiudicatario, risultano essere inderogabili, v'è da dire che lo stesso ordinamento prevede una possibilità di deroga, parziale, delle predette condizioni.
Infatti, nel caso in cui l'aggiudicatario, previo concordato con il creditore titolare di un credito privilegiato sull'immobile oggetto della vendita, dichiari di volersi assumere il relativo debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore titolare dell'immobile venduto (ciò solo con espressa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente alla vendita), è possibile per l'aggiudicatario medesimo (sempre sulla base di un espresso provvedimento autorizzativo del Giudice), versare quella parte di prezzo offerto sufficiente a rimborsare le spese di procedura, nonchè a soddisfare gli altri creditori che potranno risultare capienti.
Anche in tale ipotesi, se l'aggiudicatario non provvede al versamento del prezzo ridotto secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Giudice, quest'ultimo con apposito provvedimento, dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario e la perdita della cauzione versata che, per disposizione ed effetto di tale provvedimento, viene incamerata a titolo di multa.
Tale provvedimento di condanna, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'inadempiente.
Anche in questa circostanza, il Giudice darà successivamente luogo ad un incanto e se il prezzo da questo ricavato, unito alla cauzione confiscata, risulta inferiore al prezzo di aggiudicazione della precedente vendita, l'inadempiente, sarà tenuto a dover pagare la differenza sulla base di un ulteriore provvedimento di condanna, anch'esso costituente titolo esecutivo, pronunciato dal medesimo Giudice.
Si conclude questo breve esame sulla vendita giudiziaria di immobili disposta secondo le modalità della vendita senza incanto, segnalando che, anche nell'ipotesi in cui il prezzo offerto per l'acquisto venga versato dall'aggiudicatario, il Giudice competente può comunque sospendere la vendita quando ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto.
In tale circostanza il Giudice, restituito quanto spetta all'aggiudicatario, provvederà a far luogo ad un nuovo incanto.

LE VENDITE SENZA INCANTO: Riferimenti Normativi


CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE III
Della vendita e dell'assegnazione
§2
Vendita senza incanto
570 Avviso della vendita. - Dell'ordine di vendita è dato dal cancelliere, a norma dell'art. 490, pubblico avviso contenente l'indicazione del debitore, degli estremi previsti nell'art. 555 e del valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, con l'avvertimento che maggiori informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale.

571 Offerte d'acquisto. - Ognuno, tranne il debitore, è ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'art. 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere revocata prima di venti giorni. L'offerta non è efficace se è inferiore al prezzo determinato a norma dell'art. 568 e se l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.

572 Deliberazione sull'offerta. - Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti ed i creditori iscritti non intervenuti. Se l'offerta non supera di almeno un quarto il valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, è sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla respingere. Se supera questo limite, il giudice può fare luogo alla vendita, quando ritiene che non vi è seria probabilità di migliore vendita all'incanto. Si applica anche in questo caso la disposizione dell'art. 577.

573 Gara tra gli offerenti. - Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e li invita a una gara sull'offerta più alta. Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice può disporre la vendita a favore del maggiore offerente oppure ordinare l'incanto.

574 Provvedimenti relativi alla vendita. - Il giudice dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con decreto il modo di versamento del prezzo e il termine, dalla comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto previsto nell'art. 586. Si applica anche a questa forma di vendita la disposizione dell'art. 583. Se il prezzo non è despositato a norma del decreto di cui al primo comma, il giudice provvede a norma dell'art. 587.

575 Termine delle offerte senza incanto - Se il decreto di cui al primo comma dell'articolo precedente non è pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso previsto nell'art. 570, il giudice dell'esecuzione ordina l'incanto. Su istanza del creditore pignorante o di un creditre intervenuto il giudice può prorogare tale termine fino a quattro mesi.
LE VENDITE SENZA INCANTO: Guida Pratica
Cosa fare per partecipare ad una vendita senza incanto

Individuato tra gli avvisi di vendite immobiliari senza incanto quello che interessa, si deve:

- prendere nota:

del Tribunale davanti al quale avviene la vendita;

del numero di Ruolo Generale dell'Esecuzioni (R.G.E.) o del numero della procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);

del nome del Giudice dell'Esecuzione (G.E.) o del Giudice Delegato (G.D.) della procedura concorsuale;

della data di pronuncia dell'ordinanza di vendita;

… successivamente …

- recarsi nella Cancelleria del Giudice competente per la vendita e prendere visione della relativa ordinanza.


Nell'ordinanza dovrà essere espressamente indicato:

la messa in vendita senza incanto;

le modalità di vendita del bene (esempio : "… in unico lotto …");

la proprietà del bene;

la descrizione dell'immobile;

lo stato dell'immobile;

il prezzo base della vendita;

la somma che la persona interessata all'acquisto del bene deve depositare unitamente all'istanza di partecipazione alla vendita (detta somma deve esser pari ad una misura percentuale del prezzo che la persona intende offrire per acquistare il bene. Tale misura percentuale è specificata nell'ordinanza di vendita e dalla stessa viene imputata in parte a cauzione ed in parte alle spese di vendita che si presume saranno necessarie. Si tenga presente che, nell'ipotesi in cui la somma imputata alle spese di vendita risultasse insufficiente, la stessa andrà soggetta a conguaglio);

le modalità del deposito (esempio: "… presso la Cancelleria - Depositi Giudiziari …"; " … su libretto bancario n. xxxxxxx presso la Banca …");

il termine prima del quale l'offerta non può essere revocata (se non viene espressamente fissato un termine, l'offerta non può revocarsi prima di venti giorni);

il termine massimo entro il quale può farsi l'offerta (esempio: "… 20 giugno 2000, ore 12.00 …");

come deve farsi l'offerta e cosa deve esservi specificato;

la fissazione dell'udienza di vendita e specificare che, nel caso vi sia un pluralità di offerenti, il Giudice procederà ad un gara all'offerta più alta tra gli offerenti (la legge prevede che se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti il Giudice può disporre la vendita a favore del maggiore - o migliore - offerente oppure ordinare la vendita all'incanto);

il termine per il versamento del residuo del prezzo in caso di aggiudicazione (esempio: "… non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione …");

la messa a carico dell'aggiudicatario delle spese di vendita e del passaggio di proprietà;

la prevista affissione dell'ordinanza di vendita, per tre giorni consecutivi, all'albo del Tribunale procedente, nonché la pubblicazione del medesimo provvedimento, almeno dieci giorni prima della vendita, sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia nel cui ambito si trova il Tribunale oltre all'eventuale pubblicazione, per estratto, su uno o più giornali da effettuarsi una o più volte a decorrere da una certa data;

altro (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui la vendita venga disposta dal Giudice Delegato di una procedura concorsuale).

...In seguito …

- prendere visione della perizia tecnica estimativa dell'immobile redatta da un esperto nominato dallo stesso Giudice competente per la vendita che si trova anch'essa nella Cancelleria del Giudice.


LE VENDITE SENZA INCANTO: Guida Pratica
Cosa fare per partecipare ad una vendita senza incanto

Individuato tra gli avvisi di vendite immobiliari senza incanto quello che interessa, si deve:

- prendere nota:

del Tribunale davanti al quale avviene la vendita;

del numero di Ruolo Generale dell'Esecuzioni (R.G.E.) o del numero della procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);

del nome del Giudice dell'Esecuzione (G.E.) o del Giudice Delegato (G.D.) della procedura concorsuale;

della data di pronuncia dell'ordinanza di vendita;

… successivamente …

- recarsi nella Cancelleria del Giudice competente per la vendita e prendere visione della relativa ordinanza.

Vi ricordiamo che per molti degli immobili di cui troverete l'avviso di vendita pubblicato sul nostro sito potrete trovare, integralmente digitalizzata, anche la relativa ordinanza del giudice che dispone la vendita.

Nell'ordinanza dovrà essere espressamente indicato:

la messa in vendita senza incanto;

le modalità di vendita del bene (esempio : "… in unico lotto …");

la proprietà del bene;

la descrizione dell'immobile;

lo stato dell'immobile;

il prezzo base della vendita;

la somma che la persona interessata all'acquisto del bene deve depositare unitamente all'istanza di partecipazione alla vendita (detta somma deve esser pari ad una misura percentuale del prezzo che la persona intende offrire per acquistare il bene. Tale misura percentuale è specificata nell'ordinanza di vendita e dalla stessa viene imputata in parte a cauzione ed in parte alle spese di vendita che si presume saranno necessarie. Si tenga presente che, nell'ipotesi in cui la somma imputata alle spese di vendita risultasse insufficiente, la stessa andrà soggetta a conguaglio);

le modalità del deposito (esempio: "… presso la Cancelleria - Depositi Giudiziari …"; " … su libretto bancario n. xxxxxxx presso la Banca …");

il termine prima del quale l'offerta non può essere revocata (se non viene espressamente fissato un termine, l'offerta non può revocarsi prima di venti giorni);

il termine massimo entro il quale può farsi l'offerta (esempio: "… 20 giugno 2000, ore 12.00 …");

come deve farsi l'offerta e cosa deve esservi specificato;

la fissazione dell'udienza di vendita e specificare che, nel caso vi sia un pluralità di offerenti, il Giudice procederà ad un gara all'offerta più alta tra gli offerenti (la legge prevede che se la gara non può aver luogo per mancanza di adesione degli offerenti il Giudice può disporre la vendita a favore del maggiore - o migliore - offerente oppure ordinare la vendita all'incanto);

il termine per il versamento del residuo del prezzo in caso di aggiudicazione (esempio: "… non superiore a 120 giorni dall'aggiudicazione …");

la messa a carico dell'aggiudicatario delle spese di vendita e del passaggio di proprietà;

la prevista affissione dell'ordinanza di vendita, per tre giorni consecutivi, all'albo del Tribunale procedente, nonché la pubblicazione del medesimo provvedimento, almeno dieci giorni prima della vendita, sul Foglio degli Annunzi Legali della Provincia nel cui ambito si trova il Tribunale oltre all'eventuale pubblicazione, per estratto, su uno o più giornali da effettuarsi una o più volte a decorrere da una certa data;

altro (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui la vendita venga disposta dal Giudice Delegato di una procedura concorsuale).

...In seguito …

- prendere visione della perizia tecnica estimativa dell'immobile redatta da un esperto nominato dallo stesso Giudice competente per la vendita che si trova anch'essa nella Cancelleria del Giudice.


Vi ricordiamo che per molti degli immobili di cui troverete l'avviso di vendita pubblicato sul nostro sito potrete trovare, integralmente digitalizzata, anche la relativa perizia estimativa.

Della perizia si dovranno prendere in esame:

i dati catastali (gli stessi possono variare se il bene messo in vendita è un terreno o un manufatto. Se si tratta di un manufatto non censito, in allegato alla relazione, l'esperto deve produrre gli estremi di denuncia al N.C.E.U. e provvedere al relativo accatastamento di cui lo stesso esperto dovrà dare notizia);

lo stato dell'immobile (se libero o occupato. Nel primo caso non vi è nessun problema nel secondo, se cioè l'immobile è occupato dal proprietario debitore, occorrono circa dodici mesi per liberare il bene. Da evidenziare, inoltre, che nel caso in cui l'immobile risulti locato, per la sua liberazione dovrà aversi riguardo alla situazione specifica);

la descrizione particolareggiata del bene, comprensiva di planimetria (la stessa può variare se il bene messo in vendita è un terreno o un manufatto. Nel caso si tratti di un manufatto verificare se siano stati commessi abusi edilizi da parte del proprietario e se vi sono i relativi condoni);

la stima del bene medesimo, ovvero il suo valore di mercato al momento della perizia, che costituisce il prezzo base della vendita ( da notare che nella maggior parte dei casi, dalla data della stima a quella della messa in vendita del bene trascorre diverso tempo per cui, il prezzo di vendita può subire delle variazioni);



Come redigere la domanda di partecipazione

Esaminata l'ordinanza e la perizia estimativa, se intendete partecipare alla vendita quali offerenti, dovrete redigere un apposita domanda che, sulla base delle indicazioni fornite nell'ordinanza del Giudice competente alla vendita, dovrete depositare presso la competente Cancelleria.
Per maggior chiarezza, abbiamo di seguito riprodotto, a titolo meramente indicativo, dei fac-simile esplicati di domanda secondo tre principali tipologie, ovvero per offerta diretta, per persona da nominare (solo a mezzo di legale), per conto di società o ente, oltre ad ulteriori fac-simile di modulistica.




 

   
   

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