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LE VENDITE GIUDIZIARIE DI IMMOBILI:
Per i beni immobili è prevista, dalla
vigente normativa, una duplice modalità di vendita
giudiziaria, ovvero senza incanto, che si svolge in forme
piuttosto semplificate, poiché le offerte di acquisto non
vengono fatte in pubblica udienza davanti al Giudice, ma
sono direttamente depositate in cancelleria e
successivamente da questi valutate, e con incanto, che segue
una più complessa procedura, in cui le offerte di acquisto
vengono fatte, in una pubblica gara ad offerte successive in
aumento, davanti al Giudice o ad un Notaio, in caso di
delega a quest'ultimo delle operazioni di vendita.
Vendita senza incanto :
a) Profilo giuridico
b) Riferimenti normativi
c) Come acquistare un'immobile ad una vendita senza incanto;
come compilare le domande (fac-simili)
Vendita con incanto :
a) Profilo giuridico
b) Riferimenti normativi
c) Come acquistare un'immobile ad una vendita con incanto;
come compilare le domande (fac-simili).
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LE VENDITE SENZA INCANTO: Profilo Giuridico.
La vendita senza incanto costituisce una fattispecie
semplificata di vendita pubblica che si caratterizza per
l'ampia discrezionalità decisionale che la legge riserva al
Giudice competente per la vendita e che, solo in presenza di
determinate condizioni stabilite dall'ordinamento, trova il
proprio limite nel parere vincolante di taluni dei soggetti
interessati alla vendita stessa.
Tale circostanza si verifica quando l'offerta d'acquisto del
bene non supera di almeno un quarto il prezzo stabilito
nell'ordinanza di vendita, in tale ipotesi, infatti, è
sufficiente il dissenso di uno solo dei creditori
intervenuti a far respingere l'offerta stessa.
Nella vendita giudiziaria senza incanto, con l'esclusione
del debitore-titolare dell'immobile che ne è oggetto, nonché
dei soggetti indicati all'articolo 1471 del Codice Civile,
ovvero di coloro i quali esercitano (o hanno esercitato) sul
predetto bene un qualche potere (Codice Civile, art. 1471 -
Divieti speciali di comprare"…
1) amministratori dei beni dello Stato, dei comuni, delle
province o degli altri enti pubblici, rispetto ai beni
affidati alla loro cura;
2) gli ufficiali pubblici, rispetto ai beni che sono venduti
per loro ministero;
3) coloro che per legge o per atto della pubblica autorità
amministrano beni altrui, rispetto ai beni medesimi;
4) i mandatari, rispetto ai beni che sono stati incaricati
di vendere, salvo il disposto dell'articolo 1395"), ognuno,
personalmente o a mezzo di un legale di fiducia (il quale
può anche fare offerte di acquisto per persone da nominare,
ovvero per conto di soggetti la cui identità, se divenuti
aggiudicatari, può essere rivelata alla competente autorità
entro tre giorni dall'aggiudicazione, pena l'aggiudicazione
stessa in capo all'avvocato), può comprare l'immobile
oggetto della vendita giudiziaria.
La partecipazione alla vendita giudiziaria, direttamente o
per interposta persona, dei soggetti sopra indicati (cioè
del debitore debitore-titolare dell'immobile oggetto di
vendita o di uno dei soggetti indicati all'articolo 1471 del
Codice Civile) è tassativamente vietata dalla legge che, in
proposito, prevede la nullità/annullabilità dell'offerta e
la nullità /annullabilità dell'eventuale aggiudicazione in
loro favore, essendo per questi stabilito dall'ordinamento
un tassativo e speciale divieto di comprare.
Circa l'offerta d'acquisto di un immobile oggetto di vendita
giudiziaria senza incanto, la legge stabilisce che detta
offerta venga fatta, dalle persone nei confronti delle quali
non vi siano divieti, mediante dichiarazione scritta, da
depositare presso la cancelleria della competente Autorità
Giudiziaria, contenente le seguenti indicazioni:
1) le generalità dell'offerente;
2) la residenza o il domicilio da quest'ultimo eletto, che
devono essere entrambe nel Comune ove ha sede il Tribunale
(in mancanza, infatti, le comunicazioni da fare
all'offerente verrebbero a questi inoltrate presso la stessa
cancelleria);
3) la descrizione dell'immobile oggetto della vendita;
4) la somma che s'intende offrire per l'acquisto (che si
ricorda non può essere inferiore al prezzo di vendita);
5) il tempo e le modalità di pagamento, nonché ogni altro
elemento utile per il buon esito della proposta e, quindi,
della conseguente vendita del bene in favore del proponente
acquirente.
L'offerta, oltre a dover essere formulata per iscritto per
una somma che non sia inferiore al prezzo stabilito
nell'ordinanza di vendita, deve essere accompagnata,
inoltre, dal contestuale versamento di una cauzione il cui
importo deve essere uguale o maggiore al decimo della somma
offerta per l'acquisto.
La mancanza di una sola delle condizioni poc'anzi indicate
(ovvero: 1) mancanza di una proposta scritta;
2) mancanza di un offerta d'acquisto per una somma d'importo
uguale o maggiore al prezzo determinato nell'ordinanza di
vendita;
3) mancato versamento contestuale della cauzione avente un
importo uguale o maggiore al decimo del prezzo offerto o
alla misura indicata nell'ordinanza di vendita) rende la
proposta inefficace.
Una volta effettuata l'offerta di acquisto, se non è fissato
un termine più lungo, la stessa non può essere revocata
prima di venti giorni.
Sulla proposta come sopra formulata, il Giudice, per legge,
è tenuto a sentire le parti ed i creditori iscritti non
intervenuti e qualora l'offerta non superi di almeno un
quarto il valore dell'immobile stabilito nell'avviso di
vendita, è sufficiente il dissenso di un creditore
intervenuto a farla respingere.
Se invece detta offerta supera il limite poc'anzi indicato,
il Giudice può fare luogo alla vendita, quando ritiene che
non vi sia una seria probabilità di migliore vendita
all'incanto del bene o altrimenti, se è di diverso avviso,
può far luogo all'incanto.
Quando per una vendita senza incanto vi sono più offerte, è
bene precisare che l'offerta più alta non conferisce a
quello che è risultato essere il maggior offerente il
diritto di vedersi aggiudicato il bene, poiché il Giudice
sarà chiamato a bandire un'ulteriore gara fra gli offerenti,
invitandoli ad una gara fra loro sulla base dell'offerta più
alta.
La gara, che può svolgersi per offerte palesi o segrete, è
una gara chiusa, nel senso che alla stessa sono ammessi a
partecipare soltanto gli offerenti originari con
l'esclusione di qualsiasi nuovo e diverso offerente.
Nell'ipotesi in cui la detta gara non può svolgersi per la
mancata di adesione dei soggetti convocati, il Giudice può
procedere in tre diversi modi:
1) vendere il bene in favore del maggiore offerente;
2) a parità di offerte, vendere il bene in favore del
migliore offerente, valutando la migliore offerta anche con
riguardo ai termini ed alle modalità di pagamento;
3) ordinare l'incanto.
La vendita senza incanto, andata a buon esito, si conclude
con il decreto di vendita e successivamente, una volta che
il prezzo offerto per l'acquisto risulti essere stato
interamente versato, con il decreto di trasferimento.
Superfluo precisare che agli offerenti non aggiudicatari
viene immediatamente restituito l'importo cauzionale da
questi depositato al momento della formulazione della
proposta di acquisto.
Nel decreto di vendita, che deve essere pronunciato entro
due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di vendita (termine
questo prorogabile fino a quattro mesi su istanza del
creditore pignorante o di un creditore intervenuto, in
difetto di pronuncia di tale decreto il Giudice deve
ordinare l'incanto), vengono fissati modalità e termini per
il versamento del prezzo offerto.
Versato il prezzo, nel successivo decreto di trasferimento,
che trasmette la titolarità del bene e che costituisce
titolo per la trascrizione d'ufficio nei registri
immobiliari, oltre a doversi ripetere la descrizione
dell'immobile contenuta nel provvedimento che dispone la
vendita, deve esservi contenuto l'ordine di cancellazione
delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni
ipotecarie, salvo che le stesse non si riferiscano ad
obbligazioni che l'aggiudicatario abbia espressamente
dichiarato di voler assumere, previo concordato con il
creditore che ne è titolare, unitamente alle relative
garanzie sottostanti con la conseguente liberazione del
debitore titolare dell'immobile venduto.
In proposito al predetto concordato, è però importante
rilevare che lo stesso è valido ed efficace solo se
preventivamente autorizzato dal Giudice e da questi
espressamente menzionato nel decreto che trasferisce la
titolarità del bene.
Quanto poi alla trascrizione, è interessante rilevare che,
nel caso in cui la descrizione dell'immobile riprodotta nel
decreto di trasferimento sia difforme da quella fattane nel
provvedimento che dispone la vendita del bene, prevarrà
quanto indicato nel decreto medesimo che dovrà essere
interpretato sulla base degli atti della procedura
esecutiva.
Il decreto di trasferimento costituisce titolo esecutivo ed
in quanto tale, contiene (e deve contenere) in favore del
nuovo proprietario, l'ingiunzione dell'immediato rilascio
del bene, rivolta al debitore, al custode o ad eventuali
terzi che occupino l'immobile venduto.
L'ingiunzione di rilascio contenuta nel decreto di
trasferimento è però opponibile, purché vi siano i
presupposti, da chi abbia la disponibilità dell'immobile in
forza di un contratto di locazione che risulti essere stato
stipulato anteriormente al pignoramento dell'immobile
oggetto della vendita (l'atto di pignoramento è di solito un
atto prodromico a qualsiasi tipo di vendita giudiziaria di
immobili) e da chi abbia trascritto domande giudiziali, nei
confronti del titolare del bene venduto, tendenti a
promuovere sul predetto bene un giudizio di accertamento
della proprietà o di altro diritto reale.
Qualche ulteriore osservazione, infine, appare opportuno
fare circa gli obblighi dell'aggiudicatario della vendita.
Con riferimento al versamento del prezzo da quest'ultimo
offerto per l'acquisto che, come detto in precedenza,
rappresenta la condizione essenziale per la pronuncia del
decreto di trasferimento, è importante evidenziare che,
nell'ipotesi in cui, dall'aggiudicatario, detto prezzo non
venga versato secondo le modalità ed i termini stabiliti nel
decreto di vendita, il Giudice, con ulteriore decreto,
dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario inadempiente e
pronuncerà la perdita, da parte di quest'ultimo, della
cauzione versata che, per disposizione ed effetto
dell'indicato provvedimento, viene incamerata a titolo di
multa.
Detto decreto di condanna, costituisce titolo esecutivo nei
confronti dell'inadempiente.
Successivamente alla pronuncia del menzionato decreto di
condanna, il Giudice darà poi luogo alla vendita con incanto
e se il prezzo da questa ricavato, unito alla cauzione
confiscata, risulta inferiore al prezzo di aggiudicazione
della precedente vendita, l'aggiudicatario inadempiente,
sarà tenuto a dover pagare la differenza sulla base di un
ulteriore provvedimento di condanna, anch'esso costituente
titolo esecutivo, pronunciato dal medesimo Giudice.
Sebbene le condizioni di pagamento determinate nel decreto
di vendita dell'immobile pronunciato in favore di chi è
risultato esserne l'aggiudicatario, risultano essere
inderogabili, v'è da dire che lo stesso ordinamento prevede
una possibilità di deroga, parziale, delle predette
condizioni.
Infatti, nel caso in cui l'aggiudicatario, previo concordato
con il creditore titolare di un credito privilegiato
sull'immobile oggetto della vendita, dichiari di volersi
assumere il relativo debito con le garanzie ad esso
inerenti, liberando il debitore titolare dell'immobile
venduto (ciò solo con espressa autorizzazione dell'Autorità
Giudiziaria competente alla vendita), è possibile per
l'aggiudicatario medesimo (sempre sulla base di un espresso
provvedimento autorizzativo del Giudice), versare quella
parte di prezzo offerto sufficiente a rimborsare le spese di
procedura, nonchè a soddisfare gli altri creditori che
potranno risultare capienti.
Anche in tale ipotesi, se l'aggiudicatario non provvede al
versamento del prezzo ridotto secondo le modalità e nei
termini stabiliti dal Giudice, quest'ultimo con apposito
provvedimento, dichiarerà la decadenza dell'aggiudicatario e
la perdita della cauzione versata che, per disposizione ed
effetto di tale provvedimento, viene incamerata a titolo di
multa.
Tale provvedimento di condanna, costituisce titolo esecutivo
nei confronti dell'inadempiente.
Anche in questa circostanza, il Giudice darà successivamente
luogo ad un incanto e se il prezzo da questo ricavato, unito
alla cauzione confiscata, risulta inferiore al prezzo di
aggiudicazione della precedente vendita, l'inadempiente,
sarà tenuto a dover pagare la differenza sulla base di un
ulteriore provvedimento di condanna, anch'esso costituente
titolo esecutivo, pronunciato dal medesimo Giudice.
Si conclude questo breve esame sulla vendita giudiziaria di
immobili disposta secondo le modalità della vendita senza
incanto, segnalando che, anche nell'ipotesi in cui il prezzo
offerto per l'acquisto venga versato dall'aggiudicatario, il
Giudice competente può comunque sospendere la vendita quando
ritenga che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a
quello giusto.
In tale circostanza il Giudice, restituito quanto spetta
all'aggiudicatario, provvederà a far luogo ad un nuovo
incanto.
LE VENDITE SENZA INCANTO: Riferimenti Normativi
CODICE DI PROCEDURA CIVILE
LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
TITOLO II
Dell'espropriazione forzata
CAPO IV
Dell'espropriazione immobiliare
SEZIONE III
Della vendita e dell'assegnazione
§2
Vendita senza incanto
570 Avviso della vendita. - Dell'ordine di vendita è dato
dal cancelliere, a norma dell'art. 490, pubblico avviso
contenente l'indicazione del debitore, degli estremi
previsti nell'art. 555 e del valore dell'immobile
determinato a norma dell'art. 568, con l'avvertimento che
maggiori informazioni possono essere fornite dalla
cancelleria del tribunale.
571 Offerte d'acquisto. - Ognuno, tranne il debitore, è
ammesso ad offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato
personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma
dell'art. 579 ultimo comma. L'offerente deve presentare
nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del
prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento
utile alla valutazione dell'offerta. Se un termine più lungo
non è fissato dall'offerente, l'offerta non può essere
revocata prima di venti giorni. L'offerta non è efficace se
è inferiore al prezzo determinato a norma dell'art. 568 e se
l'offerente non presta cauzione in misura non inferiore al
decimo del prezzo da lui proposto.
572 Deliberazione sull'offerta. - Sull'offerta il giudice
dell'esecuzione sente le parti ed i creditori iscritti non
intervenuti. Se l'offerta non supera di almeno un quarto il
valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568, è
sufficiente il dissenso di un creditore intervenuto a farla
respingere. Se supera questo limite, il giudice può fare
luogo alla vendita, quando ritiene che non vi è seria
probabilità di migliore vendita all'incanto. Si applica
anche in questo caso la disposizione dell'art. 577.
573 Gara tra gli offerenti. - Se vi sono più offerte, il
giudice dell'esecuzione convoca gli offerenti e li invita a
una gara sull'offerta più alta. Se la gara non può avere
luogo per mancanza di adesione degli offerenti, il giudice
può disporre la vendita a favore del maggiore offerente
oppure ordinare l'incanto.
574 Provvedimenti relativi alla vendita. - Il giudice
dell'esecuzione, quando fa luogo alla vendita, dispone con
decreto il modo di versamento del prezzo e il termine, dalla
comunicazione del decreto, entro il quale il versamento deve
farsi, e, quando questo è avvenuto, pronuncia il decreto
previsto nell'art. 586. Si applica anche a questa forma di
vendita la disposizione dell'art. 583. Se il prezzo non è
despositato a norma del decreto di cui al primo comma, il
giudice provvede a norma dell'art. 587.
575 Termine delle offerte senza incanto - Se il decreto di
cui al primo comma dell'articolo precedente non è
pronunciato entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso
previsto nell'art. 570, il giudice dell'esecuzione ordina
l'incanto. Su istanza del creditore pignorante o di un
creditre intervenuto il giudice può prorogare tale termine
fino a quattro mesi.
LE VENDITE SENZA INCANTO: Guida Pratica
Cosa fare per partecipare ad una vendita senza incanto
Individuato tra gli avvisi di vendite immobiliari senza
incanto quello che interessa, si deve:
- prendere nota:
del Tribunale davanti al quale avviene la vendita;
del numero di Ruolo Generale dell'Esecuzioni (R.G.E.) o del
numero della procedura concorsuale (fallimento, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi);
del nome del Giudice dell'Esecuzione (G.E.) o del Giudice
Delegato (G.D.) della procedura concorsuale;
della data di pronuncia dell'ordinanza di vendita;
… successivamente …
- recarsi nella Cancelleria del Giudice competente per la
vendita e prendere visione della relativa ordinanza.
Nell'ordinanza dovrà essere espressamente indicato:
la messa in vendita senza incanto;
le modalità di vendita del bene (esempio : "… in unico lotto
…");
la proprietà del bene;
la descrizione dell'immobile;
lo stato dell'immobile;
il prezzo base della vendita;
la somma che la persona interessata all'acquisto del bene
deve depositare unitamente all'istanza di partecipazione
alla vendita (detta somma deve esser pari ad una misura
percentuale del prezzo che la persona intende offrire per
acquistare il bene. Tale misura percentuale è specificata
nell'ordinanza di vendita e dalla stessa viene imputata in
parte a cauzione ed in parte alle spese di vendita che si
presume saranno necessarie. Si tenga presente che,
nell'ipotesi in cui la somma imputata alle spese di vendita
risultasse insufficiente, la stessa andrà soggetta a
conguaglio);
le modalità del deposito (esempio: "… presso la Cancelleria
- Depositi Giudiziari …"; " … su libretto bancario n.
xxxxxxx presso la Banca …");
il termine prima del quale l'offerta non può essere revocata
(se non viene espressamente fissato un termine, l'offerta
non può revocarsi prima di venti giorni);
il termine massimo entro il quale può farsi l'offerta
(esempio: "… 20 giugno 2000, ore 12.00 …");
come deve farsi l'offerta e cosa deve esservi specificato;
la fissazione dell'udienza di vendita e specificare che, nel
caso vi sia un pluralità di offerenti, il Giudice procederà
ad un gara all'offerta più alta tra gli offerenti (la legge
prevede che se la gara non può aver luogo per mancanza di
adesione degli offerenti il Giudice può disporre la vendita
a favore del maggiore - o migliore - offerente oppure
ordinare la vendita all'incanto);
il termine per il versamento del residuo del prezzo in caso
di aggiudicazione (esempio: "… non superiore a 120 giorni
dall'aggiudicazione …");
la messa a carico dell'aggiudicatario delle spese di vendita
e del passaggio di proprietà;
la prevista affissione dell'ordinanza di vendita, per tre
giorni consecutivi, all'albo del Tribunale procedente,
nonché la pubblicazione del medesimo provvedimento, almeno
dieci giorni prima della vendita, sul Foglio degli Annunzi
Legali della Provincia nel cui ambito si trova il Tribunale
oltre all'eventuale pubblicazione, per estratto, su uno o
più giornali da effettuarsi una o più volte a decorrere da
una certa data;
altro (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui la vendita
venga disposta dal Giudice Delegato di una procedura
concorsuale).
...In seguito …
- prendere visione della perizia tecnica estimativa
dell'immobile redatta da un esperto nominato dallo stesso
Giudice competente per la vendita che si trova anch'essa
nella Cancelleria del Giudice.
LE VENDITE SENZA INCANTO: Guida Pratica
Cosa fare per partecipare ad una vendita senza incanto
Individuato tra gli avvisi di vendite immobiliari senza
incanto quello che interessa, si deve:
- prendere nota:
del Tribunale davanti al quale avviene la vendita;
del numero di Ruolo Generale dell'Esecuzioni (R.G.E.) o del
numero della procedura concorsuale (fallimento, concordato
preventivo, liquidazione coatta amministrativa,
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria
delle grandi imprese in crisi);
del nome del Giudice dell'Esecuzione (G.E.) o del Giudice
Delegato (G.D.) della procedura concorsuale;
della data di pronuncia dell'ordinanza di vendita;
… successivamente …
- recarsi nella Cancelleria del Giudice competente per la
vendita e prendere visione della relativa ordinanza.
Vi ricordiamo che per molti degli immobili di cui troverete
l'avviso di vendita pubblicato sul nostro sito potrete
trovare, integralmente digitalizzata, anche la relativa
ordinanza del giudice che dispone la vendita.
Nell'ordinanza dovrà essere espressamente indicato:
la messa in vendita senza incanto;
le modalità di vendita del bene (esempio : "… in unico lotto
…");
la proprietà del bene;
la descrizione dell'immobile;
lo stato dell'immobile;
il prezzo base della vendita;
la somma che la persona interessata all'acquisto del bene
deve depositare unitamente all'istanza di partecipazione
alla vendita (detta somma deve esser pari ad una misura
percentuale del prezzo che la persona intende offrire per
acquistare il bene. Tale misura percentuale è specificata
nell'ordinanza di vendita e dalla stessa viene imputata in
parte a cauzione ed in parte alle spese di vendita che si
presume saranno necessarie. Si tenga presente che,
nell'ipotesi in cui la somma imputata alle spese di vendita
risultasse insufficiente, la stessa andrà soggetta a
conguaglio);
le modalità del deposito (esempio: "… presso la Cancelleria
- Depositi Giudiziari …"; " … su libretto bancario n.
xxxxxxx presso la Banca …");
il termine prima del quale l'offerta non può essere revocata
(se non viene espressamente fissato un termine, l'offerta
non può revocarsi prima di venti giorni);
il termine massimo entro il quale può farsi l'offerta
(esempio: "… 20 giugno 2000, ore 12.00 …");
come deve farsi l'offerta e cosa deve esservi specificato;
la fissazione dell'udienza di vendita e specificare che, nel
caso vi sia un pluralità di offerenti, il Giudice procederà
ad un gara all'offerta più alta tra gli offerenti (la legge
prevede che se la gara non può aver luogo per mancanza di
adesione degli offerenti il Giudice può disporre la vendita
a favore del maggiore - o migliore - offerente oppure
ordinare la vendita all'incanto);
il termine per il versamento del residuo del prezzo in caso
di aggiudicazione (esempio: "… non superiore a 120 giorni
dall'aggiudicazione …");
la messa a carico dell'aggiudicatario delle spese di vendita
e del passaggio di proprietà;
la prevista affissione dell'ordinanza di vendita, per tre
giorni consecutivi, all'albo del Tribunale procedente,
nonché la pubblicazione del medesimo provvedimento, almeno
dieci giorni prima della vendita, sul Foglio degli Annunzi
Legali della Provincia nel cui ambito si trova il Tribunale
oltre all'eventuale pubblicazione, per estratto, su uno o
più giornali da effettuarsi una o più volte a decorrere da
una certa data;
altro (si pensi ad esempio all'ipotesi in cui la vendita
venga disposta dal Giudice Delegato di una procedura
concorsuale).
...In seguito …
- prendere visione della perizia tecnica estimativa
dell'immobile redatta da un esperto nominato dallo stesso
Giudice competente per la vendita che si trova anch'essa
nella Cancelleria del Giudice.
Vi ricordiamo che per molti degli immobili di cui troverete
l'avviso di vendita pubblicato sul nostro sito potrete
trovare, integralmente digitalizzata, anche la relativa
perizia estimativa.
Della perizia si dovranno prendere in esame:
i dati catastali (gli stessi possono variare se il bene
messo in vendita è un terreno o un manufatto. Se si tratta
di un manufatto non censito, in allegato alla relazione,
l'esperto deve produrre gli estremi di denuncia al N.C.E.U.
e provvedere al relativo accatastamento di cui lo stesso
esperto dovrà dare notizia);
lo stato dell'immobile (se libero o occupato. Nel primo caso
non vi è nessun problema nel secondo, se cioè l'immobile è
occupato dal proprietario debitore, occorrono circa dodici
mesi per liberare il bene. Da evidenziare, inoltre, che nel
caso in cui l'immobile risulti locato, per la sua
liberazione dovrà aversi riguardo alla situazione
specifica);
la descrizione particolareggiata del bene, comprensiva di
planimetria (la stessa può variare se il bene messo in
vendita è un terreno o un manufatto. Nel caso si tratti di
un manufatto verificare se siano stati commessi abusi
edilizi da parte del proprietario e se vi sono i relativi
condoni);
la stima del bene medesimo, ovvero il suo valore di mercato
al momento della perizia, che costituisce il prezzo base
della vendita ( da notare che nella maggior parte dei casi,
dalla data della stima a quella della messa in vendita del
bene trascorre diverso tempo per cui, il prezzo di vendita
può subire delle variazioni);
Come redigere la domanda di partecipazione
Esaminata l'ordinanza e la perizia estimativa, se intendete
partecipare alla vendita quali offerenti, dovrete redigere
un apposita domanda che, sulla base delle indicazioni
fornite nell'ordinanza del Giudice competente alla vendita,
dovrete depositare presso la competente Cancelleria.
Per maggior chiarezza, abbiamo di seguito riprodotto, a
titolo meramente indicativo, dei fac-simile esplicati di
domanda secondo tre principali tipologie, ovvero per offerta
diretta, per persona da nominare (solo a mezzo di legale),
per conto di società o ente, oltre ad ulteriori fac-simile
di modulistica.
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