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Gli scopi della normativa
Il governo italiano per incrementare e favorire l'acquisto
di immobili da destinare ad uso abitativo, ha pensato di
introdurre una serie di agevolazioni fiscali (IVA - INVIM -
Registro) che fossero finalizzate all'acquisto di un
immobile da destinare ad uso di abitazione principale dei
possibili acquirenti e dei loro famigliari. In questo modo
ha provveduto ad incentivare la grande proprietà edilizia e
le imprese immobiliari nel caso avessero venduto il loro
patrimonio destinato ad uso abitativo ai proprii conduttori,
inoltre ha accentuato il regime agevolativo anche a favore
di tutti coloro che intendessero soddisfare le essenziali
esigenze abitative del proprio nucleo familiare.
La legge 22 aprile 1982, n. 168
La prima legge in materia prevedeva sia una aliquota
agevolata IVA e registro per l'acquirente, sia l'esenzione
INVIM per il venditore. La legge imponeva all'acquirente che
comprava l'immobile un vincolo di cinque anni entro il quale
non gli era possibile rivendere l'appartamento acquistato,
pena la decadenza delle agevolazioni conseguite. Era
necessario che l'acquirente dichiarasse, pena la decadenza
dai benefici fiscali, di voler destinare la casa ad
abitazione principale della propria famiglia,
indipendentemente dal luogo in cui tale immobile fosse
situato al fine di agevolare l'emigrazione e soprattutto di
non avere già usufruito delle identiche agevolazioni. Era
possibile ottenere le agevolazioni anche nel caso in cui
l'acquirente dell'immobile avesse acquistato un appartamento
occupato e avesse però dato corso all'azione di sfratto per
finita locazione al fine di liberare l'immobile per
destinarlo a propria abitazione principale.
Le agevolazioni competevano anche ad uno studente purché
nella città, sede della sua università, purché non
possedesse altro appartamento da destinare a propria
abitazione.
Le agevolazioni non competevano però per l'acquisto della
sola nuda proprietà dell'immobile perché mancava il
requisito fondamentale della destinazione dell'unità
immobilare acquistata a propria abitazione, mentre
l'usufruttuario che destinasse l'appartamento a propria
abitazione ne aveva diritto.
Le agevolazioni si applicavano anche ai fabbricati rurali
purché l'acquirente avesse effettuato le dichiarazioni di
cui sopra.
La legge 5 aprile 1985, n. 118
Il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12 convertito in legge 5 aprile
1985, n. 118, ha stabilito che l'acquirente, per poter
godere delle agevolazioni, doveva obbligatoriamente
acquistare l'immobile da destinare a propria abitazione
primaria, nel Comune ove aveva la residenza o in alternativa
in quello in cui lavorava; rimanevano inalterate tutte le
altre disposizioni normative. Era lecito il cumulo delle
agevolazioni qualora il compratore avesse già goduto delle
agevolazioni previste dalla legge n. 168/71. In ogni caso
l'appartamento da acquistare non doveva possedere i
requisiti dell'abitazione di lusso elencati tassativamente
nella legge 2 luglio 1949, n. 408.
La legge 24 marzo 1993, n. 75
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 convertito in legge 24 marzo
1993, n. 75, limitava le agevolazioni alla sola
dichiarazione dell'acquirente di non possedere altra unità
abitativa che soddisfasse le proprie esigenze familiari e
quindi ovunque la nuova unità abitativa fosse situata e
indipendentemente dalla residenza dell'acquirente. La novità
del provvedimento consisteva nella possibilità di richiedere
più volte le agevolazioni fiscali per la prima casa, purché
la casa da acquistare fosse sempre destinata a propria
abitazione principale. Tra l'altro nell'eventualità
l'acquirente avesse rivenduto entro il quinquennio
dall'acquisto, l'abitazione per la quale aveva goduto dei
benefici fiscali di cui trattasi, aveva la possibilità di
conservare tali benefici se entro un anno dalla vendita del
primo immobile avesse acquistato un altro immobile da
adibire a propria abitazione principale.
La legge 19 luglio 1993, n. 243
Nello stesso anno 1993 la normativa è stata nuovamente
modificata con il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito in
legge 19 luglio 1993, n. 243; tale norma, però, ha lasciato
e lascia tutt'ora numerosi dubbi di interpretazione
I benefici fiscali concessi sono i seguenti:
abbattimento al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta di
registro e dell'IVA per l'acquirente
assolvimento delle imposte ipotecaria e catastale in misura
fissa per l'acquirente;
riduzione al 50 per cento dell'INVIM per il venditore.
I presupposti per conseguire i benefici fiscali sono:
la casa deve essere abitazione non di lusso
l'immobile deve trovarsi nel comune di residenza
dell'acquirente o nel quale egli svolge la sua attività
lavorativa
la dichiarazione dell'acquirente di non possedere altro
fabbricato idoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative
familiari.
La novità consiste nel fatto che i benefici non sono più
subordinati al fatto che l'acquirente abbia già usufruito o
meno di una precedente agevolazione per l'acquisto di
un'altra abitazione, anche se comunque non può godere dei
benefici al momento del nuovo acquisto, nel caso possieda
un'altra abitazione idonea a soddisfare le proprie esigenze
abitative primarie. L'immobile può esistere anche in un
altro Comune differente da quello nel quale l'acquirente
acquista quello nuovo; praticamente chi compra non deve
possedere alcun fabbricato nel territorio dello Stato che
possa in qualche modo soddisfare le esigenze primarie
abitative della propria famiglia.
La legge n. 549/95
La legge ha stabilito che l'immobile deve essere ubicato nel
territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca
entro un anno dall'acquisto la propria residenza oppure in
quello in cui l'acquirente svolge la propria attività
lavorativa. Il compratore deve sempre rilasciare al notaio
la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune
ove è ubicato l'immobile acquistato. L'acquirente deve
sempre dichiarare al notaio di non essere titolare
esclusivo, o in comunione con il coniuge, di un diritto
reale di proprietà (usufrutto, uso, abitazione) di altra
casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è
situato l'immobile da acquistare e di non essere titolare
neppure per quote di tali diritti su immobili ubicati in
tutto il territorio nazionale, e neppure direttamente o con
il coniuge di aver goduto delle agevolazioni fiscali
previste dalle precitate leggi sopra esaminate.
Le agevolazioni fiscali si riferiscono anche alle pertinenze
dell'immobile destinato ad abitazione primaria con
particolare riferimento alle unità immobiliari classificate
nelle categorie catastali C2, C6, C7, quindi cantine e box
che siano destinate al servizio della casa di abitazione.
Nel caso di falsa dichiarazione al notaio rogante, entro il
termine di prescrizione di 5 anni sono dovute le imposte di
registro e quelle ipotecarie e catastali nella misura
ordinaria più una soprattassa pari al 30% con gli interessi
di mora.
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L'applicazione delle agevolazioni per l'acquisto della prima
casa (non di lusso, vedi D.M. 2/8/1969) prevede:
Immobile ubicato nel territorio del comune in cui
l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la
propria residenza (oppure, in quello in cui l'acquirente
svolge il proprio lavoro). Nel caso in cui l'acquirente sia
cittadino italiano emigrato all'estero, l'immobile deve
essere acquisito come prima casa sul territorio italiano.
La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune
dove si trova l'immobile acquistato deve risultare nell'atto
di acquisto.
Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non
essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei
diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra
casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
situato l'immobile da acquistare.
Nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non
essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale di diritti
di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su
altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o
dal coniuge con le agevolazioni.
In caso di cessioni soggette ad Iva, le dichiarazioni di cui
sopra possono essere fatte anche nel contratto preliminare.
In caso di falsa dichiarazione, o di trasferimento,
cessione, vendita degli immobili acquistati con le
agevolazioni fiscali prima che siano trascorsi 5 anni dalla
data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
ipotecaria e catastale nella misura ordinaria e una
sovrattassa pari al 30% delle stesse.
Relativamente all'acquisto della prima casa le agevolazioni
di natura fiscale riguardano:
Imposta di registro con aliquota ridotta al 3 per cento.
Iva con aliquota ridotta al 4 per cento.
Imposta catastale in misura fissa pari ad euro 129,11.
Imposta ipotecaria in misura fissa pari ad euro 129,11.
Acquisto delle Pertinenze
Le agevolazioni si applicano anche per l'acquisto separato
di una sola pertinenza dell'abitazione principale tra le
seguenti:
Cantina o soffitta (cat. C2).
Garage o box auto (cat. C6).
Tettoia o posto auto (cat. C7).
Tali pertinenze devono essere destinate in modo durevole a
servizio della casa di abitazione, altrimenti non vale.
Inoltre:
Devi aver acquistato la casa con le agevolazioni.
Non deve esserci altra pertinenza della stessa categoria
catastale già acquistata con la casa.
L'agevolazione spetta anche se comperi un garage nelle
vicinanze della tua abitazione principale, a patto che venga
adibito a servizio della stessa.
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Nell'ipotesi di appalto per la costruzione di una casa si
applica l'iva al 4% se:
Il fabbricato oggetto della costruzione ha i requisiti
previsti dalla legge "Tupini" n.408/49
Se il committente dei lavori ha i requisiti per ottenere le
agevolazioni "prima casa" oppure se è una impresa
costruttrice che rivende l'immobile.
Se invece la casa esiste già e intendi ristrutturarla si
applica l'iva al 10% unitamente alla agevolazione fiscale
del 36% fino al 31/12 /2001, salvo proroghe.
Per quanto riguarda una elencazione non tassativa delle
"materie prime e semilavorate" e "beni finiti", devi fare
riferimento alla circolare del ministero finanze del 2/03/94
n.1/E e alla risoluzione del 9/03/96 n. 39/E.
Vedi anche N.24, Tabella A, parte II, allegata al Dpr
633/1972 per l'aliquota iva al 4%.
Vedi anche N.127 - sexies, Tabella A, parte III, allegata al
Dpr 633/1972 per l'aliquota iva al 10%.
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